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Sezioni

Soglia triennale "de minimis" in presenza di precedenti piani approvati in cui l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo nello stesso esercizio mobile (triennio di competenza)

Chiarimenti in relazione alla descrizione degli aiuti "de minimis" concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 e n. 1408/2013 nell'ambito dell'allegato 1 al testo integrale dell'Avviso
17/09/2015
  • In relazione alla descrizione degli aiuti "de minimis" concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 e n. 1408/2013 nell'ambito dell'allegato 1 al testo integrale dell'Avviso, si specifica quanto segue.

    Gli aiuti "de minimis" sono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa (art. 3 comma 4 del Regolamento). In tale contesto, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare, nella colonna "descrizione dell'agevolazione" dell'allegato 1 all'Avviso, anche questo importo effettivamente ricevuto, se di valore diverso da quello concesso, indicando la "data di liquidazione" (nel caso degli Avvisi con contributo aggiuntivo al Conto Formazione tale data corrisponde alla "Data Approvazione Rendiconto" disponibile nella maschera di Stato del piano" liquidato) e l'"importo liquidato". Prima dell'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.